Statuto

Articolo 1. Denominazione e durata

E’ costituita, con durata illimitata, una libera associazione denominata “Dislivelli”, di carattere privato e non avente scopo di lucro.

Articolo 2. Sede

La sede legale dell’Associazione è in Torino, via Maria Vittoria 37.

Gli associati possono decidere di trasferire la sede dell’Associazione nell’ambito dello stesso comune o nei comuni del territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 3. Finalità

L’associazione, che esclude qualsiasi finalità di lucro, ha per scopo attività di studio, documentazione e ricerca, formazione e comunicazione e  di servizio socio-culturale attinenti i problemi delle montagna. Inoltre, l’Associazione Dislivelli propone e sviluppa progetti, si occupa della promozione e diffusione dei risultati ottenuti e contempla la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali.

I settori principali dell’attività riguardano:

-       economia e società

-       ambiente

-       cultura

-       innovazione

-       cooperazione

-       altri settori attinenti le realtà montane.

Ulteriori ambiti di attività dell’Associazione riguardano in particolare:

-       forme di sostegno e di promozione per giovani ricercatori e laureati

-       raccolta di fondi e ogni altra operazione economica o finanziaria diretta al raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 4. Soci

Sono soci, oltre i soci costituenti, cioè i firmatari dell’atto costitutivo dell’associazione, tutte le persone fisiche e giuridiche, le quali, intenzionate a cooperare per il raggiungimento dello scopo dell’associazione, facciano domanda di ammissione (a condizione che tale domanda sia accolta dal Consiglio con voto favorevole di due terzi dei suoi componenti).

I soci assumono le seguenti qualifiche:

1. Soci fondatori: sono i soci costituenti. 2. Soci ordinari: sono i soci che tramite opportuna domanda manifestano la loro volontà di cooperare e supportare l’Associazione. 3. Soci sostenitori: sono i soci che si distinguono per il sostegno all’associazione tramite versamento di contributi volontari. 4. Soci onorari: sono personalità nel campo delle scienze, della cultura, delle arti, delle professioni che, per le loro particolari benemerenze, sono designati dal Consiglio a far parte dell’Associazione.

Articolo 5 Modalità di iscrizione

L’acquisto della qualità di socio avviene previa domanda di iscrizione e mediante versamento della quota associativa.

Articolo 6. Estinzione della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni o per indegnità dichiarata dall’Assemblea.

Articolo 7. Consiglio

L’associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo formato dai soci fondatori. Il Consiglio potrà cooptare all’unanimità nuovi membri tra i soci che si saranno particolarmente distinti per sostegno economico, impegno ed ineccepibilità.

L’ufficio di consigliere è interamente gratuito. In caso di dimissioni o di morte di un consigliere, il Consiglio procederà alla sua sostituzione.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente e designa un tesoriere. Tutte le cariche saranno interamente gratuite.

Il Consiglio delibera la quota associativa.

Articolo 8. Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, i beni che residueranno, dopo l’esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altra associazione avente scopi analoghi ed affini a quelli indicati all’articolo 3.

Articolo 9. Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è composto da beni mobili e immobili e da oblazioni, donazioni, eredità e proventi delle attività di raccolta fondi.

Articolo 10. Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

-       l’Assemblea dei Soci

-       il Consiglio Direttivo

-       il Presidente

-       il Vice Presidente

-       il Tesoriere

-       il Comitato Scientifico

Articolo 11. Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno. Per ogni Assemblea va redatto, entro un mese, il verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea stessa. Ogni socio ha diritto di prendere visione di questi verbali presso la sede dell’Associazione.

Articolo 12. Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Articolo 13. Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è indicato dal Consiglio Direttivo e ne possono far parte persone di alta qualificazione scientifica e professionale.

Articolo 10. Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario inizia con il 1° Gennaio e si chiude con il 31 Dicembre: data entro la quale sarà predisposto il bilancio consuntivo, completo di rendiconto economico.

Articolo 11. Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere proposte da almeno i due terzi del Consiglio e approvate dalla maggioranza degli iscritti. Con la medesima procedura l’Associazione può dotarsi di un Regolamento Attuativo.

Articolo 12. Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti.

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