La Marmolada sfregiata e risarcita

15 maggio 2010

È innovativa la sentenza definitiva di condanna della Cassazione di Roma contro Mario Vascellari, presidente della società Funivie Tofane-Marmolada Spa e Luciano Soraru, caposervizio degli impianti sciistici, perché in concorso tra loro realizzavano, senza autorizzazione, la pista di cantiere nel ghiacciaio della Marmolada che porta a Punta Rocca: un “buon paesaggio” è un bisogno per tutti (e non solo una fonte di reddito turistico), che deve conciliarsi con le abitudini e le necessità della vita contemporanea.
Come sottolinea l’associazione Mountain Wilderness, che si è lungamente spesa per difendere lo storico ghiacciaio della Marmolada, costituendosi parte civile nel processo, la sentenza inaugura un nuovo percorso nella tutela dell’ambiente in quanto innova la lettura qualitativa del “paesaggio”, che non è da intendersi solo «nel suo significato riduttivo e tradizionale di contemplazione di ambiti naturali di non comune bellezza, ma di godimento complessivo che l’uomo trae dal contesto ambientale quando di quest’ultimo non siano stati stravolti o annullati gli aspetti qualificanti». Quindi, in una più ampia accezione, il paesaggio non consisterebbe nella sola fisionomia assunta dal territorio, in continua mutazione spaziale e temporale, visivamente percepibile, ma anche in ogni altra sensazione avvertibile con i sensi, vale a dire i profumi, i rumori, perfino il silenzio, che di quella determinata forma territoriale sarebbero l’immediata e tipica risultante.
Sempre secondo Mountain Wilderness, è stato inoltre confermato che un ghiacciaio è un “patrimonio pubblico”, primo ciclo dell’acqua, un “santuario”, stabilendo come il silenzio delle autorità pubbliche non giustifichi alcun comportamento illecito.
Alla Provincia di Trento, grazie all’associazione Mountain Wilderness, è stato riconfermato, come da sentenza di appello, il risarcimento di 50.000 euro di danni. Per la prima volta in Italia vengono sanzionati precisi reati paesaggistici, e specialmente si riconosce a un’associazione ambientalista il diritto al risarcimento morale, nonché il diritto di tutelare la collettività intera quando l’ente pubblico decide di rimanere alla finestra.
Enrico Camanni

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